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Mercoledì 01 Febbraio 2012 17:14

UE: RINALDI (IDV) INTERROGA COMMISSIONE SU BIMBA CONTESA

Scritto da  com/bat
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(AGENPARL) - Roma, 01 feb - “E’ inaccettabile che una magistratura lavori esclusivamente privilegiando il criterio della nazionalità dei genitori. Si tratta di un’offesa alla creazione dello spazio giuridico europeo, oltre che di violenza “legale” inflitta ai minori e ai genitori parte lesa”. Lo ha detto in una nota Niccolò Rinaldi, capodelegazione Idv al Parlamento Europeo, annunciando un’interrogazione che sarà presentata alla Commissione Europea, con le firme dall’ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici (PD/S&D) e di Cristiana Muscardini (Fli/PPE). L’interrogazione riguarda il caso di Jasmin, la bambina di otto anni di Roccastrada (Gr) che una sentenza pretende sia affidata al padre tedesco - separato dalla madre - fondando la decisione su una legge del 1939 mai abrogata nonostante le numerose condanne della Corte di Strasburgo. “La consegna della minore – ha spiegato Rinaldi - è stata poi sospesa per due volte, una delle quali a causa del malessere manifestato dalla bambina che si rifiutava categoricamente di seguire il proprio padre, come testimoniato da numerosi certificati medici”. “Il reiterarsi di episodi simili e i dubbi espressi da molti cittadini europei circa il carattere iniquo e l’effettiva capacità di tutela del minore delle procedure impiegate dallo Jugendamt richiedono – ha continuato l’europarlamentare – un’iniziativa differente e più incisiva da parte della Commissione, volta ad assicurare che il diritto di famiglia, che si riconosce essere di competenza nazionale, non presenti elementi in alcun modo contrastanti con la tutela del minore, a norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà”. Allo stesso tempo, l’interrogazione chiede se la pratica di rimpatriare il minore senza prima averlo ascoltato possa essere in contrasto con l’art. 11 del reg. CE 27 novembre 2003 n. 2201/2203 che prevede che “nell’applicare gli art. 12 e 13 della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità”.

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