(AGENPARL) - Roma, 17 lug - Una prima versione del trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), sulla base della modifica all’articolo 136 del TFUE, è stata firmata dagli Stati membri della zona euro l’11 luglio 2011; tenuto conto della predisposizione del Fiscal compact e dell’esigenza di rafforzare il meccanismo alla luce delle tensioni sui mercati del debito sovrano, il 2 febbraio 2012 è stato firmato un nuovo Trattato poi sottoposto a ratifica. In base all’art. 1 del Trattato, il MES è costituito dalle parti contraenti quale organizzazione finanziaria internazionale (nel quadro del diritto pubblico internazionale con l’obiettivo istituzionale di “mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi. In base all’art. 41, il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo e può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles. In base all’articolo 4 Il MES è dotato di un Consiglio dei governatori e di un Consiglio di amministrazione, di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario. Il Consiglio dei governatori, composto da un componente per ciascuno degli Stati membri del MES responsabile delle finanze, nonché, in qualità di osservatori, dal Commissario europeo agli affari economici, dal Presidente e dell'Eurogruppo ed dal Presidente della BCE, assume le principali decisioni relative al meccanismo. Il Consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il Consiglio di amministrazione svolge invece i compiti specifici delegati dal consiglio dei governatori. Ogni governatore nomina un amministratore e un supplente, tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.
Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il Direttore generale è nominato – per cinque anni (rinnovabili una volta) - dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Il Direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del Consiglio dei governatori. Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione decidono "di comune accordo" (senza contare le astensioni), a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del trattato. In particolare, il Consiglio dei governatori delibera all’unanimità su questioni di particolare rilevanza relative a: · la concessione dell'assistenza finanziaria; · le modalità e le condizioni dell'assistenza finanziaria; · la capacità di prestito del MES; · le variazioni della gamma degli strumenti utilizzabili; · la delega di compiti al consiglio di amministrazione. Tuttavia, in base all’articolo 4, paragrafo 4, del Trattato nei casi in cui la Commissione europea e la BCE concludano che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l’attuazione di un’assistenza finanziaria minacci la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro, si ricorre a una procedura di votazione d’urgenza, nell’ambito della quale è sufficiente una maggioranza qualificata pari all’85% dei voti espressi. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del Trattato, ciascuno Stato membro ha un numero di diritti di voto pari alla quota di contribuzione al capitale versato. Il comma successivo stabilisce peraltro che, in caso di mancato versamento di parte della quota di contribuzione prevista, lo Stato membro inadempiente non potrà esercitare i propri diritti di voto per tutta la durata dell'inadempimento. I diritti di voto spettanti agli altri Stati membri verranno ricalcolati di conseguenza.
Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro, di cui 80 miliardi di capitale versato dagli Stati membri della zona euro e una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro. In base all’art. 41, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES dovrebbe effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata. Tuttavia, gli Stati aderenti al MES hanno già concordato, al fine di raggiungere già nel 2014 la piena capacità di prestito, di accelerare il versamento delle rate: dopo la prima rata che sarebbe corrisposta a luglio 2012, in caso di entrata in vigore del Trattato, la seconda rata sarebbe versata ad ottobre 2012, le terza e la quarta nel 2013 e la quinta nel 2014. Il Meccanismo si potrà avvalere di una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. Il MES potrà inoltre finanziarsi attraverso il collocamento di titoli di debito, attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria. Gli Stati membri dell’UE che non fanno parte della zona euro potranno partecipare su una base di un accordo ad hoc. Il Capo 4 del Trattato disciplina gli strumenti e le procedure per la concessione del sostegno del MES. Princìpi L’articolo 12 fissa i principi per l’assistenza ribadendo che essa può essere concessa: § ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri; § sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, che possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite. Il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2013 saranno incluse, in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva (CAC).
Modalità e strumenti di assistenza finanziaria In base all’art. 13, uno Stato membro del MES può rivolgere una richiesta di assistenza finanziaria al presidente del consiglio dei governatori che assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, il compito di valutare: a) l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi al riguardo; b) la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI; c) le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato. Sulla base di tale valutazione, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, l’assistenza finanziaria affidando alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa approvazione del consiglio dei governatori – e monitora di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria. I risultati del monitoraggio sono inseriti in una relazione che la Commissione Europea presenta al Consiglio di amministrazione del MES, sulla base della quale quest'ultimo decide, di comune accordo, il versamento delle rate del prestito successive alla prima. Il Trattato stabilisce che il Consiglio dei governatori possa decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES: § sotto forma di prestito (art. 15), secondo condizioni contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa. Al fine di ridurre il rischio di azzardo morale, i tassi di interesse fissati per l'erogazione dei prestiti saranno pari al costo di finanziamento del MES (inclusi i costi operativi), includendovi un margine adeguato (art. 20); § mediante l’acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES, al fine di ottimizzare l’efficienza in termini di costi dell’assistenza finanziaria, (art. 17); § effettuando operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES (art. 18); § in via precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate; § ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie di un membro del MES (art. 16). Il MES, in base all’art. 32 del Trattato, è dotato di piena personalità giuridica e capacità giuridica per acquisire e alienare beni mobili e immobili, stipulare contratti, convenire in giudizio e concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo rinuncia espressamente in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali e non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative. In base all’articolo 35 il Presidente del consiglio dei governatori, i Governatori ed i Governatori supplenti, gli Amministratori, gli Amministratori supplenti, nonché il Direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti. Il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta. In base all’art. 48 il trattato istitutivo entra in vigorenon appena gli Stati membri che rappresentano il 90% degli impegni di capitale lo avranno ratificato. Alla data del 12 luglio 2012 il Trattato MES è stato ratificato da 6 Paesi membri (Cipro, Grecia, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia), che rappresentano il 26,55% del capitale; in altri 9 Paesi (Austria, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia) si è concluso l’iter di ratifica parlamentare e si è in attesa della firma del Capo dello Stato.

















